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Tra
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito indicato anche come "Ministero"), con sede in Roma, Via Molise, 2, rappresentato da …

il Soggetto A…………….

il Soggetto B…………….

il Soggetto C…………….

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PREMESSO

- che il Governo considera obiettivo prioritario della propria azione lo sviluppo della Società dell'Informazione a la diffusione delle nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT), che costituiscono un fattore fondamentale per la crescita economica a sociale del paese;

- che, anche alla luce delle indicazioni contenute nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria per gli anni 2001-2004, tale obiettivo è da perseguire innanzitutto attraverso la formazione e la diffusione della cultura informatica e digitale;

- che la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), all'art. 103, c. 3 ha istituito la Carta di credito formativa (di seguito indicata come Carta 18 anni), per i cittadini italiani che abbiano compiuto diciotto anni nel corso del 2001 (di seguito indicati anche come giovani diciottenni), che si propone di rendere disponibili speciali forme di credito agevolato, a titolo di "prestito d'onore", per l'acquisto da parte dei giovani diciottenni di dotazioni informatiche aventi le caratteristiche necessarie a renderle adeguate ad un utilizzo protratto per più anni e di corsi di formazione interattiva on-line;

- che la legge suddetta ha previsto che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato stipuli apposite convenzioni con le imprese del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini dell'ottenimento delle migliori condizioni possibili di utilizzo della Carta 18 anni;

- che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in corso di registrazione) ha istituito, ai fini della realizzazione del programma "carta di credito formativa", le risorse finanziarie per l'attivazione del Fondo di garanzia al quale potranno accedere i soggetti firmatari, nei casi di insolvenza per gli acquisti relativi all'anno 2001, secondo le modalità stabilite dal Ministero del Tesoro;

- che il numero dei cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001 interessati alla Carta18anni è stimabile in circa 650.000 soggetti;

- si intende per formazione a distanza quella operata nella massima parte on-line, attraverso cioè tecnologie informatiche e telematiche, su materie inerenti l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed erogata da soggetti dotati di elevati requisiti di qualità e di sufficiente esperienza, secondo gli standard abitualmente impiegati nel settore;

- il Ministero desidera assicurare che le modalità di fruizione della Carta18anni avvengano secondo criteri uniformi a livello nazionale;

- che i soggetti firmatari della presente Convenzione sottopongono all'approvazione da parte del Ministero un Allegato Tecnico-Operativo (di seguito indicato anche come Allegato), obbligandosi al rispetto delle norme in esso contenute, in cui vengono identificati i prodotti e i servizi che i soggetti stessi si impegnano a rendere disponibili ai giovani diciottenni e, ove previsto, anche per loro iniziative economiche in forma associativa;

- altre imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, imprese della formazione e imprese della finanza e del credito possono aderire alla presente Convenzione tipo presentando un'offerta ritenuta idonea dal Ministero dell'Industria.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Art. 1

Le Premesse formano parte integrante della presente Convenzione. L'utilizzo da parte dei giovani diciottenni della Carta18anni deve avvenire nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite nella presente Convenzione e delle norme dell'Allegato.

Art. 2

I soggetti firmatari, secondo le modalità fissate nell'Allegato, concederanno ai giovani diciottenni, a fronte della presentazione di un documento attestante tale condizione, linee di credito a titolo di prestito d'onore, fino ad un limite di Lit. 10.000.000 (dieci milioni), quale importo pari al costo di acquisto, comprensivo di I.V.A., di beni e servizi nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e di corsi di formazione interattiva (on-line) che rispondano alle caratteristiche definite nell'Allegato della presente Convenzione. Tale acquisto dovrà avvenire entro il 2005.

Il credito sarà concesso a favore dei giovani diciottenni, nei cui confronti non risultino in essere atti formali di messa in mora. All'atto degli acquisti i giovani diciottenni sono tenuti a versare al venditore, a titolo di caparra confirmatoria, una somma pari ad 1/24esimo del costo di acquisto, comprensivo di IVA.

La Carta18anni è spendibile presso un unico "Gruppo di Credito" intendendo con tale termine l'insieme di imprese che aderiscono a un sistema comune di gestione del credito. Il Gruppo di Credito può coincidere con un'impresa, con un raggruppamento di imprese o con un insieme di raggruppamenti di imprese.

La linea di credito potrà essere utilizzata, secondo le modalità fissate nell'Allegato, anche in più soluzioni presso lo stesso Gruppo di Credito, fino alla data del 31.12.2005. Il rimborso avverrà, oltre alla rata versata come caparra confirmatoria, in 23 rate mensili di importo pari ad 1/24esimo dell'importo degli acquisti effettuati.

I soggetti firmatari possono revocare la linea di credito nel caso in cui il beneficiario del prestito non superi le eventuali verifiche previste dai diversi pacchetti formativi. I soggetti firmatari non potranno tuttavia richiedere il rimborso immediato del credito residuo.

In ogni caso il credito regolato dalla presente Convenzione sarà esente da interessi a da ogni altra spesa ed onere accessorio, salvi gli obblighi e gli oneri previsti dalla disciplina fiscale in quanto dovuti.

Ogni giovane diciottenne potrà ottenere una sola Carta18anni, e cioè una sola linea di credito presso uno stesso Gruppo di Credito e potrà utilizzarla per un massimo di 10 milioni di Lire. I soggetti partecipanti al Programma realizzeranno e gestiranno un opportuno sistema informatico di controllo che permetta a tutti i soggetti firmatari di effettuare i necessari controlli.

Art. 3

Le risorse finanziarie di cui all'art. 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2001 verranno utilizzate per costituire un apposito Fondo di garanzia presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica al quale potranno accedere i soggetti firmatari, nei casi di insolvenza per le spese effettuate nell'anno 2001, secondo le modalità stabilite dal Ministero del Tesoro.

In caso di insolvenza, il soggetto creditore ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. I firmatari, trascorsi sessanta giorni dall'intimazione di pagamento rivolta al debitore, possono far valere le proprie pretese verso il Fondo secondo le modalità stabilite dal Ministero del Tesoro,

Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate per le insolvenze relative a spese effettuate nel 2001 verranno rese utilizzate con le medesime modalità negli anni successivi.

Resta fermo altresì il diritto di risolvere in ogni momento i contratti di finanziamento qualora i giovani diciottenni utilizzino indebitamente o irregolarmente la Carta18anni.

Art. 4

Il Ministero ed i soggetti firmatari potranno definire, con appositi Accordi, eventuali variazioni alle modalità e alle condizioni di attuazione dell'Allegato che si rendano opportune o necessarie a giudizio delle parti anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tener conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari.

In caso di intervenute modifiche normative tali da alterare sensibilmente i presupposti della presente Convenzione, le parti hanno libera facoltà di recesso. In tal caso il recesso è comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro un mese dalla notizia della intervenuta modifica normativa e non produce alcun effetto nei confronti dei rapporti di finanziamento già costituiti ai sensi dell'art. 2 della presente Convenzione.

Art. 5

I soggetti firmatari si impegnano a fornire al Ministero, con periodicità semestrale dati ed informazioni sullo stato di attuazione dell'iniziativa. Alla scadenza del 31 dicembre 2001 verrà comunque trasmesso al Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un resoconto delle operazioni di concessione del credito effettuate entro tale data cui si farà riferimento per le eventuali rivalse nei confronti del Fondo.

Art. 6

Il Ministero si impegna a richiedere al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri la realizzazione di un logo ed di una campagna di comunicazione e sensibilizzazione relativi al Programma Carta18anni. Resta ferma la facoltà dei soggetti aderenti di promuovere autonomamente analoghe iniziative che adottino il logo suddetto, previa autorizzazione del Ministero.

Art. 7

I soggetti aderenti al Programma dovranno esporre nei locali aperti al pubblico il materiale illustrativo predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della campagna di comunicazione e sensibilizzazíone di cui all'art. 6 nonché mettere a disposizione del pubblico copia della convenzione e degli allegati tecnici.

Art. 8

In caso di mancata costituzione del Fondo di garanzia i soggetti firmatari saranno liberi da ogni obbligo assunto in forza della presente Convenzione, che avrà efficacia solo a seguito della costituzione ed effettiva operatività del Fondo di garanzia ai fini a per tutti gli effetti di cui all'art. 3.

In caso di violazione da parte dei soggetti firmatari dell'obbligo di comunicare al debitore l'intimazione di pagamento, ai sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, cessa la garanzia del Fondo di cui allo stesso articolo con riferimento alla singola operazione di finanziamento cui la violazione si riferisce.

Art. 9

La presente Convenzione si compone di nove articoli e di un Allegato che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante della Convenzione medesima.


Roma, ………2001


Per il Ministero dell'industria
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Per il Soggetto A
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Per il Soggetto B
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Per il Soggetto C
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