Tra
il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
(di seguito indicato anche come "Ministero"),
con sede in Roma, Via Molise, 2, rappresentato da
il Soggetto
A
.
il Soggetto
B
.
il Soggetto
C
.
PREMESSO
- che
il Governo considera obiettivo prioritario della propria
azione lo sviluppo della Società dell'Informazione
a la diffusione delle nuove Tecnologie dell'Informazione
e della Comunicazione (ICT), che costituiscono un fattore
fondamentale per la crescita economica a sociale del paese;
- che,
anche alla luce delle indicazioni contenute nel Documento
di Programmazione Economico Finanziaria per gli anni 2001-2004,
tale obiettivo è da perseguire innanzitutto attraverso
la formazione e la diffusione della cultura informatica
e digitale;
- che
la legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria
2001), all'art. 103, c. 3 ha istituito la Carta di credito
formativa (di seguito indicata come Carta 18 anni), per
i cittadini italiani che abbiano compiuto diciotto anni
nel corso del 2001 (di seguito indicati anche come giovani
diciottenni), che si propone di rendere disponibili speciali
forme di credito agevolato, a titolo di "prestito d'onore",
per l'acquisto da parte dei giovani diciottenni di dotazioni
informatiche aventi le caratteristiche necessarie a renderle
adeguate ad un utilizzo protratto per più anni e
di corsi di formazione interattiva on-line;
- che
la legge suddetta ha previsto che il Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato stipuli apposite convenzioni
con le imprese del settore delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione ai fini dell'ottenimento delle migliori
condizioni possibili di utilizzo della Carta 18 anni;
- che
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in
corso di registrazione) ha istituito, ai fini della realizzazione
del programma "carta di credito formativa", le
risorse finanziarie per l'attivazione del Fondo di garanzia
al quale potranno accedere i soggetti firmatari, nei casi
di insolvenza per gli acquisti relativi all'anno 2001, secondo
le modalità stabilite dal Ministero del Tesoro;
- che
il numero dei cittadini italiani che compiono diciotto anni
nel corso del 2001 interessati alla Carta18anni è
stimabile in circa 650.000 soggetti;
- si
intende per formazione a distanza quella operata nella massima
parte on-line, attraverso cioè tecnologie informatiche
e telematiche, su materie inerenti l'uso delle nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ed erogata da soggetti
dotati di elevati requisiti di qualità e di sufficiente
esperienza, secondo gli standard abitualmente impiegati
nel settore;
- il
Ministero desidera assicurare che le modalità di
fruizione della Carta18anni avvengano secondo criteri uniformi
a livello nazionale;
- che
i soggetti firmatari della presente Convenzione sottopongono
all'approvazione da parte del Ministero un Allegato Tecnico-Operativo
(di seguito indicato anche come Allegato), obbligandosi
al rispetto delle norme in esso contenute, in cui vengono
identificati i prodotti e i servizi che i soggetti stessi
si impegnano a rendere disponibili ai giovani diciottenni
e, ove previsto, anche per loro iniziative economiche in
forma associativa;
- altre
imprese del settore delle tecnologie della informazione
e della comunicazione, imprese della formazione e imprese
della finanza e del credito possono aderire alla presente
Convenzione tipo presentando un'offerta ritenuta idonea
dal Ministero dell'Industria.
SI CONVIENE
QUANTO SEGUE
Art. 1
Le Premesse
formano parte integrante della presente Convenzione. L'utilizzo
da parte dei giovani diciottenni della Carta18anni deve
avvenire nel rispetto delle modalità e delle condizioni
stabilite nella presente Convenzione e delle norme dell'Allegato.
Art.
2
I soggetti
firmatari, secondo le modalità fissate nell'Allegato,
concederanno ai giovani diciottenni, a fronte della presentazione
di un documento attestante tale condizione, linee di credito
a titolo di prestito d'onore, fino ad un limite di Lit.
10.000.000 (dieci milioni), quale importo pari al costo
di acquisto, comprensivo di I.V.A., di beni e servizi nel
settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
e di corsi di formazione interattiva (on-line) che rispondano
alle caratteristiche definite nell'Allegato della presente
Convenzione. Tale acquisto dovrà avvenire entro il
2005.
Il credito
sarà concesso a favore dei giovani diciottenni, nei
cui confronti non risultino in essere atti formali di messa
in mora. All'atto degli acquisti i giovani diciottenni sono
tenuti a versare al venditore, a titolo di caparra confirmatoria,
una somma pari ad 1/24esimo del costo di acquisto, comprensivo
di IVA.
La Carta18anni
è spendibile presso un unico "Gruppo di Credito"
intendendo con tale termine l'insieme di imprese che aderiscono
a un sistema comune di gestione del credito. Il Gruppo di
Credito può coincidere con un'impresa, con un raggruppamento
di imprese o con un insieme di raggruppamenti di imprese.
La linea
di credito potrà essere utilizzata, secondo le modalità
fissate nell'Allegato, anche in più soluzioni presso
lo stesso Gruppo di Credito, fino alla data del 31.12.2005.
Il rimborso avverrà, oltre alla rata versata come
caparra confirmatoria, in 23 rate mensili di importo pari
ad 1/24esimo dell'importo degli acquisti effettuati.
I soggetti
firmatari possono revocare la linea di credito nel caso
in cui il beneficiario del prestito non superi le eventuali
verifiche previste dai diversi pacchetti formativi. I soggetti
firmatari non potranno tuttavia richiedere il rimborso immediato
del credito residuo.
In ogni
caso il credito regolato dalla presente Convenzione sarà
esente da interessi a da ogni altra spesa ed onere accessorio,
salvi gli obblighi e gli oneri previsti dalla disciplina
fiscale in quanto dovuti.
Ogni
giovane diciottenne potrà ottenere una sola Carta18anni,
e cioè una sola linea di credito presso uno stesso
Gruppo di Credito e potrà utilizzarla per un massimo
di 10 milioni di Lire. I soggetti partecipanti al Programma
realizzeranno e gestiranno un opportuno sistema informatico
di controllo che permetta a tutti i soggetti firmatari di
effettuare i necessari controlli.
Art.
3
Le risorse
finanziarie di cui all'art. 103, comma 3, della legge 23
dicembre 2001 verranno utilizzate per costituire un apposito
Fondo di garanzia presso il Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione economica al quale potranno accedere
i soggetti firmatari, nei casi di insolvenza per le spese
effettuate nell'anno 2001, secondo le modalità stabilite
dal Ministero del Tesoro.
In caso
di insolvenza, il soggetto creditore ha facoltà di
risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. I
firmatari, trascorsi sessanta giorni dall'intimazione di
pagamento rivolta al debitore, possono far valere le proprie
pretese verso il Fondo secondo le modalità stabilite
dal Ministero del Tesoro,
Le eventuali
disponibilità del Fondo non utilizzate per le insolvenze
relative a spese effettuate nel 2001 verranno rese utilizzate
con le medesime modalità negli anni successivi.
Resta
fermo altresì il diritto di risolvere in ogni momento
i contratti di finanziamento qualora i giovani diciottenni
utilizzino indebitamente o irregolarmente la Carta18anni.
Art.
4
Il Ministero
ed i soggetti firmatari potranno definire, con appositi
Accordi, eventuali variazioni alle modalità e alle
condizioni di attuazione dell'Allegato che si rendano opportune
o necessarie a giudizio delle parti anche a seguito di nuove
disposizioni di legge, nonché la decorrenza della
relativa operatività, in modo da tener conto delle
esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari.
In caso
di intervenute modifiche normative tali da alterare sensibilmente
i presupposti della presente Convenzione, le parti hanno
libera facoltà di recesso. In tal caso il recesso
è comunicato mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento entro un mese dalla notizia della intervenuta
modifica normativa e non produce alcun effetto nei confronti
dei rapporti di finanziamento già costituiti ai sensi
dell'art. 2 della presente Convenzione.
Art.
5
I soggetti
firmatari si impegnano a fornire al Ministero, con periodicità
semestrale dati ed informazioni sullo stato di attuazione
dell'iniziativa. Alla scadenza del 31 dicembre 2001 verrà
comunque trasmesso al Ministero e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica un resoconto
delle operazioni di concessione del credito effettuate entro
tale data cui si farà riferimento per le eventuali
rivalse nei confronti del Fondo.
Art.
6
Il Ministero
si impegna a richiedere al Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri
la realizzazione di un logo ed di una campagna di comunicazione
e sensibilizzazione relativi al Programma Carta18anni. Resta
ferma la facoltà dei soggetti aderenti di promuovere
autonomamente analoghe iniziative che adottino il logo suddetto,
previa autorizzazione del Ministero.
Art.
7
I soggetti
aderenti al Programma dovranno esporre nei locali aperti
al pubblico il materiale illustrativo predisposti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della campagna
di comunicazione e sensibilizzazíone di cui all'art.
6 nonché mettere a disposizione del pubblico copia
della convenzione e degli allegati tecnici.
Art.
8
In caso
di mancata costituzione del Fondo di garanzia i soggetti
firmatari saranno liberi da ogni obbligo assunto in forza
della presente Convenzione, che avrà efficacia solo
a seguito della costituzione ed effettiva operatività
del Fondo di garanzia ai fini a per tutti gli effetti di
cui all'art. 3.
In caso
di violazione da parte dei soggetti firmatari dell'obbligo
di comunicare al debitore l'intimazione di pagamento, ai
sensi dell'art. 3, secondo paragrafo, cessa la garanzia
del Fondo di cui allo stesso articolo con riferimento alla
singola operazione di finanziamento cui la violazione si
riferisce.
Art.
9
La presente
Convenzione si compone di nove articoli e di un Allegato
che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante
della Convenzione medesima.
Roma,
2001
Per il Ministero dell'industria
...
Per
il Soggetto A
...
Per
il Soggetto B
...
Per
il Soggetto C
...
...
